PARLAMENTO, LE REGOLE PER ELEGGERE VICEPRESIDENTI, QUESTORI, SEGRETARI /SCHEDA

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(Public Policy) – Roma, 18 mar – Dopo l’elezione dei
presidenti delle Camere, il prossimo banco di prova per
intese, alleanze, divisioni (vedi alla voce Movimento 5
stelle) sarà, giovedì 21 marzo alle 15, l’elezione, sia alla
Camera e al Senato, di quattro vicepresidenti per Camera,
tre questori e otto segretari. Poi ci sarà la scelta dei
presidenti delle commissioni, sia ordinarie che
straordinarie, per cui occorrerà attendere il nuovo Governo.
Altre spartizioni di poteri, dunque, su cui si potrebbero
consumare altre battaglie interne ai partiti.

Sia gli esponenti del Movimento 5 stelle sia il Pdl si
aspettano qualcosa da queste votazioni, come almeno un
questore e un paio di senatori, soprattutto dopo che Pd e
Sel hanno ottenuto entrambe le presidenze delle Camere.

Ma vediamo quali sono i prossimi passi in cui sarà
impegnato il Parlamento, mentre i partiti sfileranno al
Colle per le consultazioni, e quale il metodo di elezione.
Primo appuntamento sarà domani quando i gruppi parlamentari
sceglieranno i propri capigruppo (finora gli unici a
scegliere sono stati il M5s e Sel). Quindi giovedì si
voteranno i vicepresidenti, i questori e i segretari, cioè
l’ufficio di presidenza di Camera e Senato.

ELEZIONE VICEPRESIDENTI, QUESTORI, SEGRETARI
I senatori devono scrivere sulla scheda due nomi per i
vicepresidenti, due per i questori, quattro per i segretari.
Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il
maggior numero di voti. Se ciò non avviene si va al
ballottaggio e nel caso di parità di voti viene eletto il
più anziano.

Il regolamento delle Camere stabilisce che nell’ufficio di
presidenza debbano essere rappresentati tutti i gruppi
parlamentari esistenti all’atto della sua elezione. A questo
fine prima di procedere alle votazioni, il presidente
“promuove le opportune intese tra i gruppi”, così da
assicurare a ogni gruppo una carica.

Se anche dopo il voto uno o più gruppi non sono
rappresentati da nessuna delle cariche, si procede
all’elezione di un corrispondente numero di segretari, che
ha luogo in una successiva seduta.

Se gruppi parlamentari si costituiscono dopo l’elezione
dell’ufficio di presidenza, possono chiedere che si proceda
all’elezione di altri segretari.

LE MANSIONI
I vicepresidenti sostituiscono il presidente nella
direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza
nelle pubbliche cerimonie.

I questori, secondo le disposizioni del presidente,
sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del
Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di
bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono,
anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti
interni dell’amministrazione, alla gestione dei fondi a
disposizione del Senato.

I segretari sovrintendono alla redazione del processo
verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle
sedute segrete; tengono nota dei senatori iscritti a
parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta
del presidente, di ogni altro atto e documento che debba
essere comunicato all’Assemblea; fanno l’appello nominale;
accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla
fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo
verbale delle adunanze del Consiglio di presidenza e
coadiuvano in genere il presidente per il regolare andamento
dei lavori del Senato.

COMMISSIONI ORDINARIE
Dopo queste votazioni, e dopo l’eventuale creazione di un
Governo, si dovranno decidere anche i presidenti delle
commissioni ordinarie.

Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria
costituzione, procede alla designazione dei propri
rappresentanti nelle singole Commissioni. Al Senato in
ragione di uno ogni tredici iscritti, alla Camera
ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione.
Nessun senatore, tranne casi specifici, può essere
assegnato a più di una Commissione permanente.

Poi il presidente, sulla base delle proposte dei Gruppi,
distribuisce fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di
esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i
deputati che non siano rientrati nella ripartizione e quelli
che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è
inferiore al numero delle Commissioni.

Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo
biennio della legislatura ed i loro componenti possono
essere confermati.

Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono
all’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due
segretari.

Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la
maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio
tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero
di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o
entra in ballottaggio quello con più anzianità, di servizio
o di età. Per la nomina, rispettivamente, dei due
vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la
Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
(Public Policy)

VIC