ROMA (Public Policy) – Poiché le funzioni pubbliche, e in particolare quella di parlamentare “debbono essere svolte nel perseguimento e nella salvaguardia esclusiva degli interessi pubblici” è necessario “sviluppare e aggiornare alla realtà odierna le condizioni di conflitto di interessi, ferme restando quelle già presenti”, nonché rivedere le norme sull’incompatibilità e sull’ineleggibilità.
É questo l’obiettivo di una proposta di legge alla Camera, a prima firma Fabiana Dadone (M5s), sottoscritta da più di 50 deputati 5 stelle. Per i proponenti gran parte delle norme che garantiscono “una concreta e reale onorabilità e levatura etico-politica degli eletti in Parlamento resta ancora oggi esclusiva mente sulla carta” e quelle sulle condizioni di “ineleggibilità e incompatibilità parlamentari” appaiono desuete e “non coerenti con la realtà circostante”.
E poiché la legge è “chiara, esaustiva e esauriente” si prevede che “chi, precedentemente all’accettazione di candidatura pur in presenza di condizioni” di conflitto di interessi, di ineleggibilità o di incompatibilità “decida comunque di candidarsi e sia successivamente giudicato ineleggibile venga sanzionato pecuniariamente”. Secondo i proponenti la “sanzione amministrativa pecuniaria” sarà irrogata “dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato“.
CONFLITTO DI INTERESSI Le condizioni di conflitto di interessi si definiscono “nell’alveo delle cariche ricoperte o delle proprietà, del possesso o della disponibilità di partecipazioni societarie in realtà economiche che abbiano rapporti con lo Stato”, comprese le diramazioni “territoriali” della Pa, con almeno il 5% del capitale sociale o un volume d’affari superiore a 10 milioni di euro annui o superiore al 3% di quello complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale
Il rapporto del parlamentare con lo Stato “in regime negoziale, contrattuale, concessorio o accreditorio, in quanto imprenditore, gestore o amministratore, in condizioni di evidente rilevanza economica, nonché in settori di interesse strategico per l’interesse nazionale, come l’informazione, l’energia, le infrastrutture, i trasporti – si legge ancora nella relazione illustrativa alla pdl – rappresentano un elemento di conflitto di interessi sostanziale”.
INELEGGIBILITÀ L’art. 3 della pdl modifica “in senso esplicativo e ampliativa la gamma di cariche e di condizioni patrimoniali che, se esistenti nei trecento giorni precedenti l’accettazione di candidatura, indicano le condizioni di ineleggibilità parlamentare”, ovvero la mancanza del diritto all’elettorato passivo.
Nella ‘lista’ vi si leggono: i presidenti delle Regioni e delle Province autonome e gli assessori regionali, i sindaci e gli assessori comunali, i capi gabinetto e i vice dei ministeri e della polizia, i responsabili degli uffici territoriali, e i funzionari della polizia nelle circoscrizioni dove hanno esercitato il loro ruolo, i prefetti e i viceprefetti, generali e ammiragli delle Forze armate, gli altri ufficiali delle Forze armate nelle circoscrizioni dove hanno esercitato il loro ruolo e, infine, chi è stato giù eletto due volte.
INCOMPATIBILITÀ L’art. 4 della pdl individua, invece, “le condizioni di incompatibilità che, a differenza di quelle di ineleggibilità, sono più ampiamente definite”. Tra le cause di incompatibilità rientra qualsiasi ufficio o carica pubblica o comunque denominata “enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche” e “in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del governo o delle amministrazioni regionali o locali.
Vi rientra, però, anche “qualunque attività professionale o di lavoro autonomo svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico”. (Public Policy)
IAC