Il reato di omicidio stradale arriva in aula a giugno

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ROMA (Public Policy) – di Fabio Napoli – Da 8 a 12 anni per il reato di omicidio stradale e nautico e da 2 a 4 anni per il reato di lesioni personali stradali e nautiche. Lo prevede il ddl che introduce il reato di omicidio stradale nel codice penale, varato la scorsa settimana dalla commissione Giustizia del Senato e che – secondo il relatore Giuseppe Cucca (Pd) – dovrebbe arrivare in aula per la metà di giugno.

Il disegno di legge, nel corso del suo passaggio in commissione, è stato arricchito e modificato in diversi punti. Due emendamenti hanno riscritto completamente quelli che saranno i nuovi articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, rispettivamente “omicidio stradale e nautico” e “lesioni personali stradali e nautiche”.

Il nuovo reato di omicidio stradale e nautico prevede la pena di 7-10 anni di carcere per chi commette il reato per colpa, anziché per dolo, anche nei casi in cui venga in commesso: in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; superando del doppio (o oltre) il limite di velocità in un centro urbano o su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; passando con il rosso o circolando contromano; facendo inversione in corrispondenza di incroci, curve o dossi o superando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Pena triplicata (dunque 36 anni) in caso di omicidio plurimo. Aggravante per chi si dà alla fuga.

Per quanto riguarda il nuovo reato di lesioni stradali e nautiche la formulazione della fattispecie rispecchia quella dell’omicidio, con la pena da 9 mesi a 2 anni applicata in caso di colpa, anche nei casi sopra elencati (come la guida in stato di ebbrezza o l’attraversamento con il rosso). Anche questo caso pena triplicata (fino a un massimo di 7 anni) in caso di lesioni a più persone. In caso di lesioni personali gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e, nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi. Anche in questo caso è prevista una aggravante in caso di fuga.

Per il reato di omicidio stradale e di lesioni stradale è previsto rispettivamente l’obbligo di arresto in flagranza e l’arresto facoltativo in flagranza. Solo per il reato di omicidio stradale scatta il raddoppio dei termini di prescrizione. Un altro emendamento del relatore approvato ha previsto, inoltre, che nel caso in cui un soggetto accusato di questi due nuovi reati si rifiuti di sottoporsi all’alcol test possa essere deciso il prelievo coattivo di campioni biologici.

Un punto molto dibattito del testo è stato quello sulle pene accessorie, tra favorevoli e contrari al cosiddetto ergastolo della patente (il ritiro a vita del titolo di guida) Alla fine la soluzione trovata è stata la revoca della patente di guida e della patente nautica sia per il reato di omicidio che di lesioni. In caso di omicidio la patente non potrà essere riconseguita prima di 15 anni, termine elevato a 20 se il soggetto in passato sia stato condannato per guida in stato di ebrezza e a 30 se a questo si aggiunge il superamento dei limiti di velocità. In caso di lesioni la patente non potrà essere riconseguita prima di 5 anni, 10 o 12 anni. (Public Policy)

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