SENATO, AL VIA ESAME DDL COSTITUZIONALI SU RAPPORTI STATO-REGIONI

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(Public Policy) – Roma, 22 ott – Inizierà questa settimana
in commissione Affari costituzionali al Senato l’esame
dei disegni di legge che riformano alcuni articoli del
Titolo V della Costituzione, sul versante dei rapporti
Stato-Regioni.

Al momento, sono tre i ddl depositati: uno
del Governo che rivede le materie su cui possono legiferare
lo Stato e/o le Regioni, e altri due di iniziativa
parlamentare di analogo argomento, uno a firma Francesco
Rutelli (Api) e Luigi Zanda (Pd), incentrato sulla
legislazione in tema di turismo, ed un altro depositato dai
senatori Mario Baldassarri (Fli) e Luigi Compagna (Pdl), che
modificano gli articoli 117 e 118 del Titolo V della
Costituzione, sulla potestà legislativa di Stato e Regioni,
e sulle funzioni amministrative.

La Costituzione italiana assegna la potestà di fare le
leggi allo Stato e alle Regioni, e, in particolare,
determina le materie su cui possono intervenire in via
esclusiva e le materie su cui è prevista invece una
legislazione concorrente: lo Stato detta con le sue leggi i
principi fondamentali cui dovrà attenersi poi ciascuna
regione nel formare, in quella materia, le proprie leggi
modellandole secondo le esigenze del proprio territorio.

Il disegno di legge depositato dal Governo modifica alcuni
articoli del Titolo V della Costituzione. In particolare
inserisce tra le materie di legislazione esclusiva dello
Stato alcune di quelle che attualmente sono nel settore
della legislazione concorrente Stato-Regioni: il
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la
disciplina dell’istruzione, il commercio con l’estero, la
produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale
dell’energia.

Inoltre nella competenza statale rientrano anche materie
sino ad ora non specificamente individuate nella
Costituzione e che sono state oggetto, in questi anni, di
contenzioso costituzionale: la disciplina giuridica del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e la
disciplina generale degli enti locali. Il turismo è stato
trasferito dalla competenza esclusiva delle Regioni alla
competenza concorrente dello Stato (come chiede il ddl
Rutelli-Zanda), e, sulla legislazione concorrente, la
formulazione attuale che prevede che lo Stato debba dettare
i “princìpi fondamentali” cui si devono ispirare le leggi
regionali per quella particolare materia, viene ritoccata
nel ddl del governo: lo Stato deve stabilire una disciplina
funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della
Repubblica.

Giova ricordare, infine, che i disegni di legge che
modificano la Costituzione devono rispettare una particolare
procedura per la loro approvazione.
“Sono adottati da ciascuna Camera – prevede l’articolo 138
della Costituzione – con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati a
maggioranza assoluta (la maggioranza degli aventi diritto al
voto; NdR) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione”.

La Costituzione prevede anche la possibilità che, una volta
approvate, le modifiche costituzionali possono essere
sottoposte “a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi. Non si fa luogo a referendum – aggiunge la
Costituzione – se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti”. (Public Policy)

EPA