(Public Policy) – Roma, 17 lug – Anche in questa
legislatura, approvato il ddl istitutivo, viene costituita la
“Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere”, una commissione d’inchiesta istituita nella III
legislatura e rinnovata in tutte le successive.
La nuova Antimafia ricalca, con alcune modifiche, l’analoga
commissione della scorsa legislatura. Tra le novità,
dovranno essere stabiliti, con regolamento interno, il
numero massimo dei collaboratori e l’obbligo, in caso di
qualsiasi sopravvenienza, per i componenti di informare
immediatamente la Camera di appartenenza.
La Commissione è composta “da venticinque senatori e da
venticinque deputati, scelti rispettivamente dal presidente
del Senato della Repubblica e dal presidente della Camera
dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i
gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un
ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche
tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla
Commissione”. La Commissione è rinnovata dopo il primo
biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere
confermati.
Vari gli argomenti di cui si occuperà la commissione, anche
con la formazione di comitati ad hoc, dall’attuazione della
legge Rognoni-La Torre che ha introdotto nell’ordinamento il
reato di associazione mafiosa (comprese le trasformazioni
del fenomeno mafioso), alle norme sui pentiti alla
stipulazione degli accordi internazionali in materia di
prevenzione delle attività criminali.
In particolare la commissione potrà “indagare sul rapporto
tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione
nel territorio e negli organi amministrativi, con
particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti
e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo
alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici,
hanno determinato delitti e stragi di carattere
politico-mafioso”.
L’Antimafia potrà anche indagare sulle infiltrazioni, o i
condizionamenti, nelle opere pubbliche e sulle attività di
riciclaggio; i suoi poteri sono analoghi a quella
dell’autorità giudiziaria, ed è previsto il vincolo del
segreto per i suoi componenti, sanzionato, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei
mesi a tre anni. (Public Policy)
EPA