di Valentina Pigliautile
ROMA (Public Policy) – Monitorare i legami di interesse esistenti tra circa 290mila aziende che operano nel settore sanitario e più di un milione di operatori della salute, oltre i vertici amministrativi dei settori sanitari, al fine di favorire una sanità più meritocratica e trasparente. Sono questi, a detta del primo firmatario Massimo Enrico Baroni (Alternativa, ex M5s), gli obiettivi del cosiddetto Sunshine Act italiano, approvato in via definitiva dalla commissione Affari sociali della Camera, in sede legislativa, la settimana scorsa.
La proposta, approvata in prima lettura dalla Camera il 4 aprile 2019, e trasmessa dal Senato il 24 febbraio scorso, detta “disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”. Tra le principali novità, l’obbligo di dichiarazione da parte dell’industria sanitaria degli accordi che comportano benefici per chi opera a vario titolo nella sanità, l’istituzione di un apposito registro pubblico telematico e un regime sanzionatorio con multe, in caso di omessa dichiarazione, pari a venti volte l’importo dell’erogazione alla quale si riferisce l’omissione. Per gli operatori sanitari non saranno invece previsti adempimenti.
Vediamo, nel dettaglio, i contenuti della pdl, che si compone di 9 articoli.
DIRITTO ALLA CONOSCENZA DEI RAPPORTI NEL SETTORE DELLA SALUTE
Sarà garantito a chiunque il diritto di conoscere i rapporti, di rilevanza economica o di vantaggio, esistenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, al fine di favorire la trasparenza, la prevenzione e il contrasto della corruzione e del degrado dell’azione amministrativa. Nel dettaglio, l’articolo 1 del Sunshine act qualifica Il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute come “livello essenziale delle prestazioni”, in virtù dei princìpi di “tutela della salute” e “efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione”, stabiliti dalla Costituzione.
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@_ValentinaJA23