ROMA (Public Policy) – Da un’integrazione alla disciplina di fondazioni e associazioni in materia di riconoscimento e liquidazione agli accordi pre-matrimoniali per i rapporti personali e patrimoniali, in vista di un’eventuale crisi. Passando, anche, dalla definzione di nuovi schemi contrattuali e dal disincoraggio del risarcimento del danno non patrimoniale, in materia di responsabilità contrattuale, alle sole ipotesi previste dalla legge. Lo prevede una delle bozze dei ddl in materia di Semplificazione, approvata giovedì scorso dal Cdm, per la revisione e l’integrazione del codice civile.
La delega prevede l’adozione di decreti da emanare entro un anno dall’entrata in vigore della legge. I dlgs attuativi dovranno essere adottati su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro della Giustizia. Dall’entrata in vigore, poi, è previsto un anno di tempo per eventuali correttivi.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Tra i principi e i criteri direttivi c’è quello di integrare la disciplina di associazioni e fondazioni, tranne le fondazioni di origine bancaria, con i necessari coordinamenti con la disciplina del terzo settore e nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento e la liquidazione e ai limiti per lo svolgimento di attività di lucro.
PREACCORDI PER CRISI MATRIMONIALI
Altra novità da inserire nel codice civile è quella di consentire la stipulazione tra nubendi, coniugi o parti di un’unione civile di accordi che regolino i rapporti personali e quelli patrimoniali in vista di un’eventuale crisi. Ci sarà, anche, la possibilità di “stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli”.
EREDITÀ E SUCCESSIONI
Ancora, tra le modifiche del codice, troveranno spazio la trasformazione della quota riservata ai legittimari in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione (garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o da privilegio generale sui mobili costituenti l’asse ereditario) e la possibilità di consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario a successori indicati.
Entra tra i prinicipi della delega anche l’introduzione di misure di semplificazione ereditaria, “in conformità al certificato successorio europeo”.
CONTRATTI
Tra le previsioni più rilevanti in materia di contratti, c’è la previsione di nuovi schemi che vantino una “sufficiente tipizzazione sul piano sociale“.
Presente, anche, la necessità di prevedere, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto,”che la parte che sia a conoscenza di una informazione di rilievo determinante per il consenso sia inderogabilmente tenuta a comunicarla all’altra” se questa la ignora e si affida alla lealtà della controparte, escludendo le informazioni sul” valore dell’oggetto del contratto”.
Trovano spazio nella delega, anche, la disciplina: dei casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive, scorrette o basate su sorpresa o dipendenza di una parte dall’altra determinino “l’invalidità del contratto concluso”; della previsione della nullità operante solo a vantaggio del titolare dei diritti fondamentali dell’uomo di clausole o accordi contrastanti, salve comunque le parti non in contrasto.
Spazio, anche alla rinegoziazione in buona fede di contratti divenuti troppo onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili e alla richiesta in giudizio dell’adeguamento delle condizioni contrattuali per ripristinare “la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti”.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E DANNO NON PATRIMONIALE
Tra i criteri direttivi ci sono anche: il coordinamento razionale delle “eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione” di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale e l’estensione delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale alle responsabilità extracontrattuale e contrattuale, disancorando quest’ultima “dalla necessità nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipizzazione sul piano sociale”.
CREDITI E TRUST
Infine, saranno da disciplinare nuove forme di garanzia del credito e le modalità di costituzione e di funzionamento di trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo una adeguata tutela dei beneficiari.