DL CARCERI, VIA LIBERA DALLA CAMERA
E RITORNO AL SENATO /SCHEDA

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DL CARCERI, VIA LIBERA DALLA CAMERA E RITORNO AL SENATO /SCHEDA

foto La Presse

(Public Policy) – Roma, 6 ago – (di Sonia Ricci)
Reintrodotta la custodia cautelare (in carcere e agli
arresti domiciliari) per chi è accusato del reato di
stalking (il reato che punisce chi commette atti
persecutori), ma anche per i reati di finanziamento illecito
ai partiti, falsa testimonianza e abuso d’ufficio
. E ancora:
aumento da 20 a 30 giorni della durata dei permessi premio
per i condannati minorenni.

Sono queste alcune delle modifiche introdotte (con non
pochi dietrofront) dalle commissioni Giustizia di Senato e
Camera al decreto Carceri, convertito in legge
dall’Assemblea di Montecitorio con 317 voti favorevoli (e
106 contrari). Il provvedimento – già licenziato il 25
luglio dall’Assemblea di Palazzo Madama – è approdato
venerdì in Aula alla Camera per la discussione generale. Il
decreto – varato dal Consiglio dei ministri il 1° luglio
scorso – è composto da 6 articoli e contiene misure per
fronteggiare il sovraffollamento carcerario
.

Il provvedimento modifica il codice di procedura penale,
l’ordinamento penitenziario, il testo unico sulle
tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del commissario
straordinario per le infrastrutture carcerarie
. Il Senato ha
inserito un ulteriore articolo, che favorisce l’attività
lavorativa dei detenuti.

CUSTODIA CAUTELARE
Il Senato con un emendamento, presentato in commissione dal
senatore Gal Lucio Barani, ha previsto la custodia cautelare
solo per i reati con pena non inferiore a cinque anni. Con
il passaggio alla Camera però la modifica è stata
cancellata: la commissione Giustizia, infatti, ha
reintrodotto la possibilità di custodia per i reati con pena
massima di 4 anni.

Con la modifica – cancellata dalla Camera – l’articolo 280
del codice di procedura penale sarebbe cambiato così: ‘La
custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per
delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni’.

L’innalzamento della soglia per la custodia taglia fuori i
reati che hanno una pena massima di 4 anni: il finanziamento
illecito ai partiti, lo stalking, la falsa testimonianza,
l’abuso d’ufficio, il favoreggiamento e la contraffazione.

ARRESTI DOMICILIARI E LIBERAZIONE ANTICIPATA
L’articolo 1 introduce modifiche al codice di procedura
penale, relativamente alla disciplina degli arresti
domiciliari e a quella della sospensione dell’ordine di
esecuzione delle pene detentive. Ora sarà il giudice a
stabilire il luogo degli arresti domiciliari in modo da
assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal
reato.

E ancora: per i detenuto (per cui non vi sia una
particolare necessità del ricorso alle forme detentive più
gravi) il provvedimento interviene sulla cosiddetta
‘liberazione anticipata’, istituto che premia con una
riduzione di pena (pari a 45 giorni per ciascun semestre) il
detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e
partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (prevista
dall’articolo 54 dell’ordinamento penale).

La proposta contenuta nel decreto prevede la possibilità
che il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di
carcerazione, verifichi se vi siano le condizioni per
concedere la liberazione anticipata e affidi, in caso di
valutazione positiva, al giudice competente la decisione.
In questo modo, il condannato potrà attendere ‘da libero’ la
decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta
di misura alternativa.

Inoltre, per le donne madri e i soggetti portatori di gravi
patologie viene data la possibilità di accedere alla
detenzione domiciliare, senza dover passare attraverso il
carcere, ma solo per i casi in cui debba essere espiata una
pena non superiore ai quattro anni.

La modifica introdotta fa sì che le detrazioni di pena
siano anche ‘anticipate’, al fine di limitare l’ingresso in
carcere per brevi periodi di detenzione. Sarà possibile,
infatti, sospendere l’ordine di esecuzione ogni volta che la
pena detentiva da espiare risulti inferiore: a 3 anni; a 6
anni per i reati connessi alla tossicodipendenza; e a 4 anni
nei casi previsti dall’articolo 47-ter dell’ordinamento
penitenziario (donne incinte, padri e madri di figli con
meno di dieci anni, persone in condizioni di salute
particolarmente gravi, etc…).

Rimane abrogato l’articolo 50-bis dell’Ordinamento
penitenziario (‘Concessione della semilibertà ai recidivi’,
ai detenuti che hanno precedenti penali), mentre rimangono
in vigore l’articolo che prevede la concessione dei permessi
premio ai recidivi (articolo 30-quater) e quello
sull’affidamento in prova al servizio sociale (comma 7-bis
dell’articolo 58-quater) dove si prevede che la detenzione
domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più
di una volta al condannato recidivo.

Il testo originario del provvedimento (poi modificato da
Montecitorio) prevedeva la cancellazione di tutti e tre gli
articoli dell’Ordinamento penitenziario, ora reintrodotti.
L’articolo 50-bis (l’unico che non si è salvato) prevede che
la semilibertà (per i recidivi) può essere concessa ai
detenuti, soltanto dopo l’espiazione dei due terzi della
pena.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Con il decreto viene ampliata la possibilità per il giudice
di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione
alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica
utilità.

Questa misura, prevista per i soggetti dipendenti da alcol
o stupefacenti, fino ad oggi poteva essere disposta per i
soli delitti meno gravi in materia di droga, mentre con il
provvedimento potrà essere disposta per tutti reati commessi
da questa categoria di soggetti.

NOVITÀ PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO DETENUTI
La Camera ha approvato un emendamento che modifica la legge
che favorisce l’attività lavorativa dei detenuti, dove
vengono precisati gli sgravi fiscali a cui possono accedere
le imprese che assumono lavoratori detenuti (per un periodo
non inferiore a un mese).

Gli sgravi – già previsti dal nostro ordinamento giuridico
– ora con la vengono quantificati: alle aziende che assumono
detenuti e internati ammessi al lavoro all’esterno il
credito d’imposta mensile sarà di 700 euro (massimo) per
ogni lavoratore assunto. Per le imprese, invece, che
assumono detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione è
concesso un credito mensile di 350 euro per ogni lavoratore.

MISURE ALTERNATIVE, LAVORO E PERMESSI PREMIO
Poi ci sono le modifiche che prevedono l’estensione degli
spazi di applicabilità di alcune misure alternative al
carcere, prevedendo nuove categorie di soggetti, che in
passato erano invece esclusi, come i recidivi per piccoli
reati.

Il provvedimento estende (nel periodo estivo) la
possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti
recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del lavoro
all’esterno (articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario), ma
anche al lavoro di pubblica utilità.

Su questo argomento il Senato ha modificato la formulazione
prevedendo che: detenuti e internati possano ‘di norma’
essere assegnati alle attività di pubblica utilità;
nell’assegnazione si debba tener conto anche delle
specifiche professionalità e attitudini lavorative dei
detenuti; il lavoro di pubblica utilità possa svolgersi
anche presso comunità montane, unioni di Comuni, Asl, enti e
organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di
assistenza sanitaria; è possibile l’assegnazione di detenuti
ad attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle
famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.

Il Senato ha inoltre modificato la disciplina dei permessi
premio, aumentando da 20 a 30 giorni, per i condannati minorenni,
la durata di ogni permesso premio e portando durata complessiva
per ogni anno di espiazione da 60 a 100 giorni. E ha innalzato da
tre a quattro anni il limite di pena per i condannati
all’arresto o alla reclusione, ai fini della concessione dei
permessi premio.

NUOVI COMPITI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’articolo 4 del decreto amplia i poteri assegnati al
commissario straordinario del Governo per le infrastrutture
carcerarie (figura istituita nel 2012). Con un emendamento
approvato oggi dalla Camera al commissario straordinario non
spetterà alcun tipo di compenso.

In particolare, vengono stabilite, in via temporanea fino
al 31 dicembre 2014, altre funzioni del commissario:
programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria;
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento
e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie
dove applicare percorsi di esecuzione della pena
differenziati su base regionale e istituzione di trattamenti
per la rieducazione del detenuto.

E ancora: realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di
alloggi per la polizia penitenziaria; destinazione e
valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante
acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato
pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più
fondi immobiliari; individuazione di immobili dismessi nella
disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali
e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture
carcerarie.

Il commissario straordinario potrà destinare e valorizzare
i beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione o
cessione degli immobili ‘per la realizzazione di impianti
finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili’. In ultimo, il commissario dovrà trasmettere
annualmente una relazione al Parlamento sull’attività
svolta. (Public Policy)

SOR