ROMA (Public Policy) – Il governo è delegato ad adottare decreti legislativi per cancellare o modificare i decreti attuativi inutili, per i quali “non sussistono più le condizioni per l’adozione”. Il taglio riguarderà i decreti previsti dalle leggi entrate in vigore dal 2012 in poi. È quanto prevede il nuovo emendamento al ddl delega Pa, presentato in commissione Affari costituzionali al Senato, a firma del relatore, Giorgio Pagliari (Pd).
Il governo – una volta entrato in vigore il ddl delega sulla Pubblica amministrazione – avrà 90 giorni di tempo per emanare i dlgs. L’emendamento ha il fine “di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi” e per questo “il governo – si legge nella nuova proposta – è delegato ad adottare, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per le Riforme e i Rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi di abrogazione o di modificazione di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011″.
Come detto, il governo dovrà “individuare” quei decreti attuativi inutili “e disporne l’abrogazione espressa e specifica”. Inoltre, i futuri decreti legislativi dovranno individuare fra le leggi che prevedono decreti attuativi “quelle che devono essere modificate e apportarvi le modificazioni necessarie al solo fine di favorire l’adozione dei medesimi provvedimenti”. Una volta che i dlgs verranno emanati, saranno trasmessi al Parlamento per i pareri. Le Camere avranno quindi ha disposizione 30 giorni.
E ancora: quando l’ultimo dlgs sarà stato emanato, il governo avrà a disposizione antri 12 mesi per correggere i testi con ulteriori decreti legislativi “integrativi”. “La delega legislativa – si legge nella relazione illustrativa – ha lo scopo di mettere ordine nella moltitudine di disposizioni di legge che rinviano a decreti di rango non legislativo l’attuazione e, alle volte, la stessa efficacia delle medesime disposizioni di legge. La quantità, la natura necessariamente solo ordinatoria dei termini stabiliti, la stessa potenzialità autoapplicativa di norme di legge che invece sono subordinate alla mediazione di un atto interposto, consigliano di selezionare, almeno nello stock accumulato negli anni più recenti, i casi di effettiva necessità di quei rinvii ad altri atti e quelli, invece, che si rivelano, anche alla prova dei fatti, come inutili, inattuali o persino d’ostacolo all’attuazione della legge. Per questi casi se ne potrebbe disporre senz’altro l’abrogazione, per quelli l’eventuale adattamento allo scopo di realizzare effettivamente la finalità attuativa”. (Public Policy) SOR