Il Senato ha approvato una norma sul tabacco riscaldato

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ROMA (Public Policy) – Sciolto, in commissione Politiche Ue del Senato, il nodo relativo alla norma sul tabacco riscaldato, per l’estensione a questa fattispecie del divieto di immissione sul mercato di prodotti con “aromi caratterizzanti che modificano l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo”.

Approvata, infatti, la riformulazione di un emendamento di Luca De Carlo (FdI) al dl Infrazioni che fornisce – innanzitutto – una specifica definizione di tabacco riscaldato, da intendere ovvero come un “un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall’ utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione”.

Quanto ai paletti sulle vendite si stabilisce che i prodotti del tabacco riscaldato, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali al 23 ottobre 2023 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, come fissa l’emendamento stesso), non potranno essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non potranno essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 ma questi ultimi potranno effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte. (Public Policy) VAL