ROMA (Public Policy) – Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, sarà riconosciuta, a decorrere dal 1°gennaio 2024, un’indennità di discontinuità, come indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato.
Lo prevede la bozza del dlgs recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, approvato dal Consiglio dei ministri.
Nel novero dei soggetti beneficiari dell’indennità vengono inclusi, se non siano titolari di indennità di disponibilità, anche i lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente.
Quanto ai requisiti, l’indennità di discontinuità sarà riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, al momento della presentazione della richiesta: risultino cittadini dell’Unione europea ovvero cittadini stranieri regolarmente soggiornante nel territorio italiano; siano residenti in Italia da almeno un anno; siano in possesso di un reddito ai fini Irpef, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. I richiedenti, inoltre, dovranno aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non verranno tuttavia incluse le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nello stesso anno.
E ancora, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda: il reddito da lavoro dovrà essere derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e non si dovrà esser essere stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Infine il richiedente non dovrà essere titolare di trattamento pensionistico.
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