ROMA (Public Policy) – Sarà un decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Mef – da adottare entro il 31 marzo 2025 – a definire i criteri per “l’equa remunerazione” sugli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni dai concessionari uscenti, in caso di mancato rinnovo.
Lo riporta una bozza della norma sulle concessioni balneari (contenuta nel dl Salva-infrazioni approvato mercoledì in Cdm), presa in visione da Public Policy.
Nella bozza si specifica inoltre come “il diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante sarà “pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata”.
La mancata adozione del decreto, in ogni caso, “non giustificherà il mancato avvio della procedura di affidamento“.
Con il decreto del Mit, inoltre si provvederà, anche, all’aggiornamento dell’entità degli importi unitari previsti per le concessioni demaniali marittime, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.
In caso di mancata adozione del decreto, gli importi unitari già previsti “saranno aumentati nella misura del 110 per cento”, fermo restando l’aggiornamento annuale dei canoni sulla base della media degli indici determinati dall’Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso.
Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l’ente concedente determinerà “i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico”.
Una quota dei canoni, stabilita dall’ente concedente, verrà inoltre destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L’importo del canone annuo, in ogni caso, non potrà comunque essere inferiore alla misura già determinata per legge: ovvero 2500 euro per l'”utilizzo di aree e pertinenze pertinenze demaniali marittime”.
In caso di utilizzo per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, l’importo del canone annuo, in base alla legge vigente, non può essere inferiore a 500 euro.