L’emendamento del Pd sulla prescrizione, spiegato

0

ROMA (Public Policy) – Eliminare dall’articolo 161 del codice penale, sugli effetti della sospensione e della interruzione, la previsione secondo la quale in nessun caso l’interruzione della prescrizione “può comportare l’aumento” della metà “del tempo necessario a prescrivere” in caso di recidiva, di due terzi in caso di recidiva per nuovo reato, e del doppio nei casi di abitualità presunta dalla legge, abitualità ritenuta dal giudice e professionalità nel reato. Lo prevede un emendamento al testo base sulla prescrizione, all’esame della II commissione della Camera, presentato dal deputato Pd e responsabile Giustizia del Partito democratico David Ermini.

Così come modificato l’articolo 161 del codice penale reciterebbe dunque: “Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere”. Dunque anche nei casi particolari di recidiva, di abitualità o di professionalità del reato la sospensione non potrà comportare l’aumento di più di un quarto, rispetto al massimo della pena edittale, del tempo necessario a prescrivere. (Public Policy) NAF