Dl Migranti, i dubbi dei tecnici sul rispetto del diritto di difesa

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ROMA (Public Policy) – “È opportuno chiedersi se, da un lato, la discrezionalità riconosciuta al giudice nell’acquisizione di informazioni e, dall’altro, le modalità di attuazione del contraddittorio possano consentire di definire piena la cognizione e rispettato il diritto di difesa” nelle controversie relative alla protezione internazionale, come modificate dal decreto Migranti, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato e ora all’esame dell’aula.

È questo uno dei principali rilievi sollevati dal Servizio studi del Senato. Un’osservazione che si riferisce a una delle novità più importanti del decreto, introdotta per velocizzare l’iter per il riconoscimento della protezione internazionale.

Più in dettaglio, i tecnici – in linea con quanto rilevato da alcuni auditi nel ciclo di audizione svolto in 1a e 2a Senato – hanno esaminato le previsioni che rendono il procedimento in questione a contraddittorio solo eventuale e basato prevalentemente sull’acquisizione di informazioni, tra cui il videocolloquio già svolto dal migrante davanti alla Commissione territoriale.

Osservano, quindi, che la combinazione tra l’acquisizione delle informazioni su base discrezionale e la limitazione del contradittorio induce a dubitare sul rispetto del diritto di difesa del richiedente asilo e sulla pienezza della cognizione del caso. Va detto, peraltro, che nel testo approvato in commissione il contraddittorio è stato esteso rispetto alla versione originaria del dl.

Infatti, ai casi di udienza di comparizione delle parti prima previsti come tassativi (valutazione discrezionale del giudice, videoregistrazione non disponibile o impugnazione fondata su motivi non dedotti in primo grado nella procedura amministrativa), si è aggiunta l’ipotesi della “motivata richiesta nel ricorso introduttivo” da parte dell’interessato, purché il giudice, “sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione”.

Un allargamento che, tuttavia, secondo i tecnici, non sgombra il campo da dubbi sull’effettiva tutela dei diritti del migrante. (Public Policy) MAD