di Francesco Ciaraffo
ROMA (Public Policy) – Rivisti parametri e durata dei prestiti garantiti e un allargamento dell’uso dell’autocertificazione. E anche la norma sulla responsabilità dei datori in caso di contagio. Queste le novità principali del decreto sulla liquidità alle imprese dopo il passaggio alla Camera (ieri è stata votata la fiducia, oggi arriverà l’ok finale). Un iter, però, che ha arricchitto il provvedimento di molte norme, anche diverse, come gli obiettivi ambientali sugli pneumatici fuori uso e il commissario per l’ospedale di Siracusa.
Ecco tutte le novità:
ARRIVA NORMA SU RESPONSABILITÀ DATORI SU CONTAGI
Arrivato un intervento in materia di responsabilità dei datori in caso di contagio. La previsione stabilisce che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo” di tutela delle condizioni di lavoro stabilite dal Codice civile “mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, sottoscritto da Governo e parti sociali. Si stabilisce ancora che ,”qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
PIÙ TEMPO E RISORSE PER PRESTITI GARANTITI
più tempo per la restituzione dei piccoli prestiti alle imprese e più alto il tetto del finanziamento massimo. I finanziamenti massimi garantiti al 100% dal Fondo di garanzia pmi passano da 25mila a 30mila euro; il tempo di rientro sale da 6 a 10 anni. Più tempo anche per i finanziamenti da 25mila a 800mila euro, garantiti all’80% dal Mcc. In questo caso gli anni di rientro possono arrivare a 30. Il provvedimento passerà poi all’esame del Senato.
Si è poi stabilito che dalle garanzie sono escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali, cioè i cosiddetti paradisi fiscali.
Rivisti poi gli ambiti di utilizzo, visto che il finanziamento garantito potrà essere impiegato anche per i costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda. Allo stesso tempo, però, il finanziamento deve essere destinato, in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell’epidemia o delle misure per il suo contenimento, a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata, con autocertificazione dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Nel caso di garanzia diretta del Fondo, è applicato al finanziamento un tasso di interesse, e, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione e, comunque, il tasso o il premio non deve essere superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%, come stabilito in commissione. Inoltre, è stata estesa la copertura pubblica ai crediti che le imprese cedono a società di factoring e l’accesso alle garanzie statali per chi ha appena affittato un’azienda e ha calcolato i ricavi in base agli anni precedenti.
Infine si è stabilito che anche i professionisti organizzati in studi associati, gli agenti di assicurazione, i subagenti e i broker potranno accedere ai prestiti garantiti dal Fondo di garanzia centrale per le pmi.
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@fraciaraffo