Ddl Affitti brevi, ‘nuovo’ testo: le novità rispetto a maggio

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ROMA (Public Policy) – A pena di nullità, il contratto di locazione per finalità turistiche avente ad oggetto uno o più immobili ad uso abitativo situati nelle zone territoriali omogenee A (che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) dei Comuni capoluoghi delle Città metropolitane, non può avere una durata inferiore a due notti consecutive. Chi affitta un immobile a uso turistico nel centro storico o in altri luoghi di interesse (zone territoriali omogenee A) di un capoluogo di Città metropolitana per meno di 2 giorni rischia una multa da mille a 5mila euro.

Lo prevede la nuova bozza del ddl sugli affitti brevi, di cui Public Policy ha preso visione, condivisa dalla ministra del Turismo, Daniela Santanché, con i soggetti interessati.

Rispetto alla bozza condivisa dal ministero a maggio, nel nuovo testo non ci sono deroghe al limite minimo di due notti, prima invece previste nel caso in cui la parte conduttrice fosse costituita da un nucleo familiare numeroso composto da almeno un genitore e tre figli.

Inoltre, per le case vacanze e gli alberghi che non espongano, negli annunci e sulla porta/stabile, il codice Cin assegnato dal ministero del Turismo scatterà la multa da 500 a 5mila euro e la sanzione accessoria dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare, che dovrà essere applicata anche da parte dei gestori dei portali telematici eventualmente utilizzati.

La nuova bozza aumenta dunque le multe sia per chi non espone il Cin (che nella bozza di maggio erano stabilite in un minimo di 300 euro e un massimo di 3mila) sia per chi affitta senza il Cin (stabilite a maggio tra 500 e 5mila euro e aumentate nell’ultima bozza da un minimo di 800 euro e un massimo di 8mila).

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VIC