ROMA (Public Policy) – “Nonostante l’inciso inerente il rispetto dei principi di proporzionalità non eccedenza e gradualità”, previsto dal Regolamento dell’Ue sui dati personali e inserito durante il passaggio al Senato, “la norma deve ritenersi incompatibile con tali principi, laddove intenda– come parrebbe dato il tenore letterale – continuare a configurare la rilevazione biometrica – unitamente peraltro alle videoriprese – quale obbligatoria in ogni pubblica amministrazione”.
Lo ha detto il Garante della Privacy, Antonello Soro, durante un’audizione nelle commissioni Affari costituzionali e Lavoro alla Camera parlando del ddl Concretezza.
“Infatti – ha spiegato il Garante della Privacy – non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità l’ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo per l’invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato”.
Il requisito del rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione, introdotto al Senato, “avrebbe una portata normativa effettiva – ha spiegato Soro – solo laddove si intendesse la norma come volta a prevedere l’alternatività del ricorso alla biometria o alla videosorveglianza”. Però “il dettato normativo è chiaro nel configurare invece tali sistemi come cumulativi, il che di per sé contrasta con il canone di necessità e proporzionalità“.
Non solo, per essere compatibile il ddl dovrebbe prevedere “l’introduzione di tali nuovi sistemi di rilevazione non già come obbligatoria ma ammessa al ricorrere di particolari esigenze e ove altri sistemi di rilevazione delle presenze non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti”.
Per rendere compatibile la nuova rilevazione delle presenze in servizio degli statali – con la rilevazione delle impronte digitali e le videoriprese – con la normativa dell’Unione europea, “sarebbe opportuno – per Soro – modificare” il ddl “prevedendo espressamente l’alternatività del ricorso alla rilevazione biometrica e alle videoriprese e l’ammissibilità della rilevazione biometrica in presenza di fattori di rischio specifici”.
I fattori di rischio – ha aggiunto – potrebbero essere valutati con “particolari presupposti”, ovvero “le dimensioni dell’ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità che potrebbero essere anche influenzate dal contesto ambientale”.
“Il legislatore deve tenere presente il principio di proporzionalità. E deve attuare la norma” per il contrasto all’assenteismo “dentro questo principio”. C’è l’esigenza “di una più puntuale definizione degli strumenti, dei modi e dei tempi. Le norme di attuazione sono lo strumento adatto a farlo. Lasciando generalizzato il ricorso in qualunque amministrazione dello Stato” alle impronte digitali si rischia “un giudizio negativo da parte della Corte di Giustizia Ue“. (Public Policy) SOR