Dl Carceri, relatore: come cambia il Testo unico sugli stupefacenti

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ROMA (Public Policy) – “Alla Camera l’articolo 1 non è stato modificato, l’articolo 2 reca invece modifiche al testo unico sugli stupefacenti, di cui al dpcm del 1990. Il dl introduce una nuova fattispecie che ricomprende le condotte che per mezzi, modalità e circostanza sono di lieve entità. La modifica all’articolo 73, comma 5, del dpcm, porta anche una nuova cornice edittale per i reati connessi, se ne deve valutare la portata anche in base al codice di procedura penale. Per un verso essa rimane applicabile anche alla nuova fattispecie, per l’altro si esclude l’arresto in flagranza“.

Lo dice in aula al Senato il relatore del dl ‘Svuota carceri’, Enrico Buemi (Psi), aggiungendo: “È stato anche abrogato il comma 5 dell’articolo 94 (L’affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto più di due volte; Ndr), sul limite per l’affidamento in prova. La ratio sta nell’intento di abolire un limite che poteva trasformarsi in un irrigidimento della pena detentiva senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero”.

“Da ultimo – precisa il senatore socialista – la Camera ha introdotto due modifiche: in materia di esclusione dell’arresto obbligatorio per i reati relativi agli stupefacenti e l’altra sulle disposizioni nel processo penale che vede imputati dei minorenni”. In quest’ultimo caso “non si tiene conto della minore età per i delitti di lieve entità, ovvero non si tiene conto della circostanza diminuente di pena della minore età. Se tale disposizione non fosse stata introdotta, l’incidenza della minore età avrebbe impedito l’applicazione di qualsiasi misura cautelare”.

In commissione al Senato, conclude Buemi – “si è aperto su tale questione un dibattito, sono stati avanzati dubbi sul fatto che le modifiche introdotte dalla Camera possano interferire con la disciplina della custodia cautelare in carcere per gli imputati minorenni. In realtà la custodia cautelare può essere applicata solo quando si procede per delitti che prevedono la pena dell’ergastolo o la reclusione per una pena non inferiore ai 9 anni”. (Public Policy)

GAV