ROMA (Public Policy) – Limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice nella liquidazione del compenso dell’avvocato, in osservanza al principio dell’equo compenso. È questo, in sintesi, l’obiettivo di uno schema di regolamento ministeriale all’esame delle commissioni Giustizia di Camera e Senato.
Lo schema di atto normativo (frutto di una proposta formulata dal Consiglio nazionale forense nel maggio 2017) è composto da 7 articoli e modifica alcuni articoli del decreto ministeriale 55 del 2014, provvedendo anche a sostituire la tabella relativa ai parametri per l’esercizio della professione di avvocato dinanzi al Consiglio di Stato e inserendone una ulteriore per disciplinare parametri professionali nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
COME CAMBIA L’EQUO COMPENSO
L’articolo 1 modifica l’articolo 4 del regolamento vigente, il 55 del 2014, relativo ai parametri generali per la determinazione del compenso per l’attività forense in sede giudiziale civile, amministrativa e tributaria. Viene introdutta la novità secondo cui il giudice, nella determinazione del compenso, deve tenere conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (come caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare) possono essere aumentati, di regola, fino all’80% o diminuiti non oltre il 50%. La differenza con la discplina attuale è che scompare l’inciso ‘di regola’ dal lato della diminuzione, che potrà arrivare al massimo, quindi, al 50%.
Per la fase istruttoria, ancora, il giudice potrà aumentare i valori di regola fino al 100% e diminuirli in ogni caso non oltre il 70% (anche per questa diminuzione scompare l’inciso ‘di regola’). E se l’avvocato assiste più clienti il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo per il 30% (attualmente è il 20%), fino a un massimo di 10 soggetti, e del 10% (attualmente è il 5%) per ogni soggetto oltre i primi 10, fino a un massimo di 30 (ora 20).
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IAC