ROMA (Public Policy) – Potranno accedere ai benefici penitenziari (come l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio o le misure alternative alla detenzione) i detenuti condannati all’ergastolo, anche senza collaborare con la giustizia, “purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, dimostrino l’integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l’assoluta impossibilità di tale adempimento”. Ma servirà, al contempo, l’accertamento di “congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso”, compreso il “pericolo di ripristino” dei contatti.
La commissione Giustizia alla Camera ha adottato la scorsa settimana il testo base per la riforma dell’ordinamento in materia di ergastolo ostativo.
Il compromesso raggiunto nella II commissione a Montecitorio, dunque, ha permesso la riscrittura dell’articolo 4-bis della disciplina sull’ordinamento penitenziario, su cui si era recentemente posata l’attenzione della Corte costituzionale (che in una recente ordinanza aveva prospettato l’incostituzionalità della disciplina attuale).
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IAC